DEBITI DIMEZZATI ED ANNULLATI
Negli ultimi mesi ci siamo abituati a sentir parlare di debito, default, fallimento controllato e altri termini tipici del vocabolario della crisirelativamente a Stati, banche o aziende. Esiste però un sovraindebitamento anche a livello individuale o familiare, che ha creato i presupposti per l’introduzione della Legge 27/01/2012 n.3, modificata con il D.L. 18/10/2012 n. 179, denominata “Legge sulla Composizione della Crisi da Sovraindebitamento”. Un vero e proprio piano del consumatore che rappresenta un valido strumento per aiutare le famiglie (o i singoli consumatori) che si trovano in particolare difficoltà.
IL CASO DI PISTOIA – Si tratta di un’assoluta anteprima per l’ordinamento italiano che ha visto nascere per la prima volta a Pistoia, grazie al Movimento Difesa del Cittadino, un piano del consumatore. Nel caso specifico una consumatrice, pensionata, si è sovraindebitata per aiutare il figlio che, ammalatosi improvvisamente, non è più stato in grado di portare avanti la propria azienda e di provvedere al sostentamento della figlia. Con l’aiuto del Movimento Difesa del Cittadino (che ha istituito lo sportello pilota sul sovraindebitamento delle famiglie) la signora ha presentato al Tribunale di Pistoia l’istanza per dare avvio alla procedura di sovraindebitamento, prevista dalla recentissima legge 3/12, entrata in vigore nel 2013, che ha introdotto nel nostro ordinamento le procedure per la crisi dei soggetti “non fallibili”, ovvero i soggetti che non soddisfano i requisiti previsti dalla Legge Fallimentare per il ricorso alla procedure da questa disciplinate. Tra questi soggetti “non fallibili” rientra appunto il consumatore, per il quale è stato predisposto un piano di ristrutturazione ad hoc dei debiti.
La pensionata ha potuto così presentare al Tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti, commisurato alla sua situazione attuale. Un piano, omologato dai giudici, che prevede ora lo stralcio di circa il 50% dell’indebitamento ed il pagamento del residuo 50% in 90 rate mensili (dunque con una dilazione di 7 anni e mezzo), somma che è stata calcolata, detraendo dalla pensione, le spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare. Le risorse monetarie per pagare i creditori, pur non essendo oggi disponibili, saranno ottenute anche rientrando in possesso del quinto della pensione già ceduto ad una finanziaria.
LA PROCEDURA – Uscendo dal caso specifico pistoiese, la procedura base è la seguente:
– il piano di ristrutturazione del debito viene prima vagliato dal Giudice assegnatario, e in seguito presentato ai creditori.
– Il piano di esdebitazione viene approvato con il consenso dei creditori che rappresentano il 60% del debito complessivo.
– Il piano viene predisposto da un professionista, presentato al Giudice il quale fisserà un’udienza dove i creditori potranno partecipare per fa valere osservazioni in merito. Se i creditori, approveranno il piano con la maggioranza prima indicata, il Giudice omologherà l’accordo, di conseguenza tutte le procedure esecutive verranno sospese e il debitore potrà tirare un sospiro di sollievo. Sarà in futuro possibile modificare l’accordo ove dov’essero cambiare le condizioni economiche del debitore.
Per ottenere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, cioè l’approvazione da parte del Tribunale, divenendo lo stesso obbligatorio tra le parti, è necessario come accennato che siano d’accordo i creditori rappresentanti almeno il 60% per cento dei crediti. Il consenso del 60% dei creditori non è invece richiesto per l’omologazione del piano dei creditori, ma in questo caso il Tribunale ha dei poteri di controllo stringenti tra cui deve:
1) escludere che il consumatore ha assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere;
2) escludere che il consumatore ha per propria colpa determinato il sovraindebitamento, anche attraverso un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
1) escludere che il consumatore ha assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere;
2) escludere che il consumatore ha per propria colpa determinato il sovraindebitamento, anche attraverso un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.