La legge 3/2012 propone una soluzione ai consumatori, alle imprese, e agli esercenti arti e professioni, non soggetti alla Legge Fallimentare, di ristrutturare, in presenza di talune condizioni, i debiti contratti in misura eccedente alle capacità finanziarie, economiche e patrimoniali disponibili.
Attraverso uno degli istituti previsti dalla legge 3/2012, i soggetti individuati dalla norma ed eccessivamente indebitati (così detto sovra indebitamento) possono proporre una domanda (ricorso) presso il Tribunale competente, unitamente ad un piano (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio) di ristrutturazione del proprio debito.
Ciò consente al ricorrente di proporre ai creditori un accordo per rideterminare, anche con lo stralcio, i debiti, evitando l’insolvenza, ed ottenere successivamente all’omologa del piano proposto, l’esdebitazione.
La tipologia dei debiti su cui il ricorrente può intervenire é molto vasta e può riguardare anche alcune fattispecie già esistenti (Finanziarie, Banche, Equitalia) che in corso di consolidamento (accertamenti fiscali).
Lo Studio presta la propria consulenza ed assiste il debitore nella formalizzazione del piano, al suo deposito nonché all’ assistenza del debitore nelle successive fasi dal deposito del ricorso in Tribunale e sino all’omologa.
Solo la formalizzazione di un piano completo garantisce il buon esito della procedura.
LA LEGGE 3/2012 SI PRESENTA IN 3 DISTINTE PROCEDURE IN BASE ALLA SITUAZIONE DEL CLIENTE E DI FATTO DIVENTA FONDAMENTALE LA CONSULENZA DI UN PROFESSIONISTA ABILITATO PER POTER SCEGLIERE E PROPORRE LA SOLUZIONE CORRETTA PER IL BUON ESITO DELLA PROCEDURA ED USCIRE FINALMEMENTE DAL TUNNEL DEI DEBITI
PIANO DEL CONSUMATORE
CHI?
La procedura riguarda i debitori non soggetti al fallimento e nella fattispecie é servato ai consumatori in senso stretto (chi è gravato da debiti non derivanti da attività di impresa o professione).
COS’E’?
E’ un Piano economico finanziario, documentato analiticamente sia per i requisiti di ammissione che di fattibilità, realizzato dal debitore e volto ad eliminare lo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile che ha determinato l’impossibilità di far fronte ai propri impegni. Se omologato garantisce al ricorrente l’esdebitazione (beneficio della liberazione dei debiti non onorati).
COME?
Il debitore presenta istanza unitamente al piano predisposto, presso il Tribunale competente che procede alla nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi o di un Professionista abilitato facente funzione: l’organismo di composizione della crisi valuta la fattibilità del piano del consumatore. Il piano dichiarato inammissibile preclude la possibilità al debitore di ripresentare la domanda per i successivi tre anni.
Il piano del Consumatore non necessita, per l’omologazione:
a) dell’accordo con i creditori sullo stralcio dei debiti
b) la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore
Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l’eventuale cessione di propri crediti futuri.
Il giudice omologa il piano quando:
verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti;
esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel corso della procedura ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell’accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI
CHI?
La procedura riguarda i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli ecc.) ex art. 1 Legge Fallimentare.
Ai sensi dell’articolo 1 della LF sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a fallimento):
avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (col superamento del limite in uno dei tre anni si é soggetti a fallimento);
avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 (col superamento del limite in uno dei tre anni si é soggetti a fallimento);
avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
COS’E’?
E’ un Piano economico finanziario, documentato analiticamente sia per i requisiti di ammissione che di fattibilità, realizzato dal debitore e volto ad eliminare lo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile che ha determinato l’impossibilità di far fronte ai propri impegni. Se omologato garantisce al ricorrente l’esdebitazione (beneficio della liberazione dei debiti non onorati).
COME?
Il debitore presenta istanza unitamente al piano predisposto (accordo di ristrutturazione dei debiti), presso il Tribunale competente che procede alla nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi o di un Professionista abilitato facente funzione: l’organismo di composizione della crisi valuta la fattibilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Il piano dichiarato inammissibile preclude la possibilità al debitore di ripresentare la domanda per i successivi tre anni.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti per l’omologazione sulla base di un piano proposto dal debitore richiede il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti.
La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, non comporta necessariamente la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.
Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l’eventuale cessione di propri crediti futuri.
Nel corso della procedura ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell’accordo. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
CHI?
La procedura riguarda i consumatori nonché i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli ecc.) ex art. 1 Legge Fallimentare.
Ai sensi dell’articolo 1 della LF sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a fallimento):
avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (col superamento del limite in uno dei tre anni si é soggetti a fallimento);
avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 (col superamento del limite in uno dei tre anni si é soggetti a fallimento);
avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
COS’E’?
E’ una procedura riservata ai debitori insolventi (cioè che non sono definitivamente in grado di pagare tutti i propri debiti) non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.) attraverso cui il debitore concede tutti i beni per la soddisfazione degli eventuali crediti.
L’esdebitazione (beneficio della liberazione dei debiti non onorati) non é contestuale all’omologa e potrà, al termine della procedura, essere richiesta con la presentazione in Tribunale apposita istanza
COME?
Il debitore presenta istanza unitamente al piano predisposto (Liquidazione patrimonio), presso il Tribunale competente che procede alla nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi o di un Professionista abilitato facente funzione: l’organismo di composizione della crisi valuta la fattibilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Se ammissibile il Tribunale nomina un liquidatore con il compito di amministrare, vendere i beni, esigere o cedere i crediti, realizzare il valore economico di tutti i beni e distribuirlo ai creditori.
La Liquidazione del Patrimonio non necessita, per l’omologazione dell’accordo con i creditori sullo stralcio dei debiti.
La procedura per ottenere la liquidazione dei beni comporta:
che essa abbia ad oggetto tutti i beni del debitore e sia intesa a far concorrere alla ripartizione del ricavato tutti i creditori;
che restino esclusi solo i beni assolutamente impignorabili e i crediti alimentari e di mantenimento limitatamente a quanto occorre per il mantenimento del debitore della sua famiglia;
che ricadano nella liquidazione anche i beni eventualmente sopravvenuti nel corso del quadriennio successivo al deposito della domanda, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione;
che il giudice disponga forme di pubblicità e, nel caso in cui si tratti di imprenditori, l’annotazione nel registro delle imprese, oltre alle formalità di trascrizione per i beni immobili e per i mobili registrati.